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Credito d’imposta formazione 4.0

Decreto Interministeriale 04 maggio 2018 – Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) 

Si tratta di un credito d’imposta per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.

A chi è rivolto?

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi
incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività
economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti
agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di
determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito
d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali
attività.

Quali sono le attività ammissibili?

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al
consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing;
c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Quali sono le modalità e le procedure per la fruizione?

Per le attività formative avviate da gennaio 2021 e fino al 17/05/2022 il contributo previsto è del:

  • 50% per piccole imprese max 300.000 euro/anno
  • 40% per medie imprese max 250.000 euro/anno
  • 30% per grandi imprese max 250.000 euro/anno

Per effetto del decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) pubblicato in GU n.114 del 17.05.2022. sono introdotte le seguenti maggiorazioni del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro;
  • per le grandi imprese, rimangono al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro;

a condizione che le attività formative siano erogate dai seguenti soggetti esterni:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS

e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati.

Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti (18/05/2022) e che non soddisfino le condizioni previste al punto precedente, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.

La misura è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

Attenzione: Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione tramite F24 e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenuta per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette a revisione legale dei conti sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

Info e contatti

Per ulteriori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo email: info@studiopatriziagrassini.it